Ieri il Corriere ha poi pubblicato una lettera del direttore amministrativo dell'Università che difende la scelta dell'Ateneo di chiedere la laurea obbligatoria e i 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo per poter partecipare alla selezione di un addetto stampa. Quella che segue la mia risposta inviata al Corriere:
"Rispondo alla lettera del direttore amministrativo dell’Università di Bologna, Giuseppe Colpani, che rivendica l’esclusivo “rispetto della legislazione vigente” a proposito del contestato vincolo della laurea per la selezione di un giornalista addetto stampa dell’Ateneo con contratto Co.co.co.
In primo luogo, i riferimenti di Colpani alla legge 150/2000 che regola l’attività di informazione e comunicazione nella Pubblica amministrazione sono del tutto impropri. La legge 150, infatti, fissa come unico criterio per lo svolgimento di tale attività “l’iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti”. Altri titoli – come la laurea – possono costituire elemento di valutazione curriculare, ma non possono essere requisiti obbligatori per l’accesso.
Lo stesso Art. 9 comma 2 della 150, citato dal direttore amministrativo, fa sì riferimento all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che però non avvalora affatto la tesi dell’Ateneo, anzi recita: “Ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Non è vero, come sostiene Colpani, che la la legge 150 preveda “l’esenzione dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solamente laddove gli oneri non siano a carico del bilancio”. Inoltre, nel 2008, è stato approvato un decreto legislativo (il 112 del 25/06/2008) che regola il conferimento di “incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti” nella pubblica amministrazione, che taglia la testa al toro. Recita infatti l’articolo 46: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi…”.
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